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26 maggio 2016 4 26 /05 /maggio /2016 11:16
Bonus acquisto strumenti musicali legge n. 208 /2015

Bonus acquisto strumenti musicali - articolo 1, comma 984, della legge n. 208 del 28/12/2015

L’articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riconosce, per il 2016, a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Lo sconto è rimborsato al rivenditore sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Link circolare Agenzia Entrate

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Published by Italia Idea - in Bonus e anf Spettacolo
21 marzo 2015 6 21 /03 /marzo /2015 12:48

 

Segnaliamo questo interessante articolo:

Il 12 marzo 2015, in Commissione Finanze della Camera, è stata presentata un’interrogazione parlamentare circa l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pa da parte degli enti non proft che, non essendo titolari di partita Iva, non emettono fatture ma semplici note di debito verso la Pubblica amministrazione (Asl, ordini professionali, scuole, ecc.).

 

http://www.associazioniinrete.it/niente-fattura-elettronica-alla-pa-per-gli-enti-non-profit-privi-di-partita-iva/

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Published by Italia Idea - in Terzo Settore
16 marzo 2015 1 16 /03 /marzo /2015 10:19

 

I voucher per lavoro domestico sono da utilizzare nel caso abbiate bisogno di un aiuto in casa saltuariamente, e possono essere acquistati presso gli uffici postali o i tabaccai.


Viene usato il termine lavoro accessorio, invece di domestico, perché possono usufruirne anche le aziende, sia per servizi di pulizia, sia per brevi sostituzioni di personale assente.*

 


Si consiglia vivamente l'uso di voucher, invece di ricorrere a pagamenti in nero, poiché i costi sono contenuti e sia il committente, sia il lavoratore sono tutelati in caso di infortunio e controversie.


I voucher o Buoni Lavoro, hanno un taglio di 10,00 euro, di cui 7,50 vanno al lavoratore e il resto sono contributi.



Per ora i compensi pagati tramite voucher non contribuiscono a formare il reddito fino ad un massimo di 2.000 euro per un solo committente e 5.000 euro complessivi nell'anno.

 


Anche per i voucher, come per le normali assunzioni, avrete bisogno della documentazione del lavoratore, in particolar modo documento d'identità (con residenza/domicilo in Italia) e il codice fiscale.

 


Acquistato il voucher con cui pagherete il lavoratore, dovrete fare una segnalazione telematica tramite il sito dell'Inps.



Se volete gestire i voucher per conto vostro vi segnaliamo questa pagina del sito Inps con tutte le istruzioni:

https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/defaultinternet.aspx

 

 

Altrimenti potete rivolgervi ad intermediari (compreso questo studio) e delegare loro la segnalazione all'Inps; in caso di dimenticanza si può fare la segnalazione lo stesso giorno della prestazione, ma si consiglia comunque di farlo con 3/5 giorni di anticipo.

http://www.fiscalteam.it/colf.htm


 

*naturalmente non possono essere sostituiti dipendenti in sciopero!


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6 febbraio 2015 5 06 /02 /febbraio /2015 20:44

Gentili Clienti, 

 anche il 2015 (  è una  tradizione) è un anno ricco di novità.

 A tal fine cercheremo di predisporre una circolare informativa per illustrare  alcune delle principali novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 e dalle altre Leggi di “fine anno”.

 Riteniamo peraltro opportuno segnalare  con urgenza le novità inerenti la certificazione unica.

 

La Certificazione Unica

 L’art. 2 D. Lgs. N. 175/2014 ha introdotto, già a decorrere dall’anno 2015, la cosiddetta “Certificazione Unica”.

 In pratica i sostituti d’imposta (tutti coloro i quali, cioè, trattengono delle ritenute nei confronti di altri soggetti, siano essi dipendenti, ma anche professionisti o agenti/sub-agenti,ecc.), devono rilasciare la sopra citata “Certificazione Unica” che va a sostituire integralmente i CUD (che andavano rilasciati ai dipendenti) e le certificazioni (che invece venivano rilasciate agli “autonomi”).

 La novità sembrerebbe essere di poco conto: ad una specifica modulistica (CUD o certificazione) se ne sostituisce un’altra (Certificazione Unica).

 In realtà la novità di maggiore impatto sta nel fatto che ogni Certificazione Unica dovrà essere inviata al soggetto che ha subito le ritenute entro il 28 febbraio e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo.

 

Di fatto entro il 9 marzo di quest’anno dovrà essere già predisposta la Dichiarazione dei Sostituti d’imposta.

 Faccio presente che ogni sostituto d’imposta dovrà inviare tante Certificazioni Uniche quanti sono i soggetti sostituiti (ad esempio per le parcelle che sono state pagate a questo studio nel corso dell’anno 2014 dovrà essere compilata ed inviata telematicamente una Certificazione Unica).

 Il motivo della presente mail, oltre a rendere tutti Voi edotti della buona novella, è quello di sollecitare la consegna allo Studio della residua documentazione relativa all’anno 2014, di modo che si possa per tempo procedere con le ultime registrazioni contabili e con la predisposizione delle Certificazioni Uniche.

 

Faccio presente che il mancato o errato invio di ogni singola Certificazione Unica comporta l’applicazione di una sanzione di € 100,00 (cento/00).

 

Con discutibile interpretazione l’Agenzia delle Entrate, nel corso del video convegno organizzato giovedì 29 gennaio 2015 da Il Sole 24 Ore, ha precisato che in merito a tali sanzioni non trovano applicazione né il divieto del cumulo materiale (cioè per ogni “errore” si pagano € 100,00 e non, come previsto da un principio generale in materia di sanzioni, a prescindere dal numero di “errori” € 100,00 maggiorate del 25%), né il “ravvedimento operoso” (e, di conseguenza, allo stato attuale il 9 marzo è il termine primo ed ultimo per inviare le suddette Certificazioni).

 Vi chiedo, pertanto, di far pervenire allo Studio la documentazione di cui sopra entro e non oltre venerdì 6 febbraio 2015, tenuto conto del fatto che entro lunedì 2 marzo 2015 dovranno anche essere predisposte ed inviate le Comunicazioni Annuali dei Dati IVA per l’anno 2014.

 

 Cordiali  Saluti

 

Studio Macale e Cannarozzi

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6 febbraio 2015 5 06 /02 /febbraio /2015 11:59

La norma è in vigore dal 1° ottobre 2014, ma è da pochi giorni che le banche non accettano più gli F24 sopra i 1.000 euro e soprattutto quelli con saldo a zero.
 

F24 con saldo a zero

I modelli F24 con saldo a  zero potranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi online  dell’Amministrazione finanziaria (“F24web”, “F24online”) o tramite un intermediario  abilitato.

Quindi bisogna iscriversi al sito www.agenziaentrate.gov.it come utente fisconline.
Leggi anche FISCONLINE cambiamenti estivi


 F24 superiori a 1.000 o con importi in compensazione con saldo superiore a zero

Dalla stessa data i modelli F24 con crediti utilizzati in compensazione con  saldo finale maggiore di zero e quelli con saldo superiore a 1.000 euro dovranno  viaggiare esclusivamente con i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria o  mediante internet banking (banche, Poste Italiane, Agenti della riscossione e prestatori  di servizi di pagamento, convenzionati con l’Agenzia).

 
In una circolare le istruzioni per l’uso
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Comunicati+Stampa/Tutti+i+comunicati+del+2014/CS+Settembre+2014/CS+19092014+circolare+27/112_Com.+st.+deleghe+f24+19.09.14.pdf



 

 

 

     

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6 febbraio 2015 5 06 /02 /febbraio /2015 11:45

NATI DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2017

Per quanto riguarda i requisiti di accesso al Bonus, un emendamento alla Legge di Stabilità depositato in commissione Bilancio alla Camera ha cambiato le regole, definendo nuove soglie di accesso al beneficio e un assegno raddoppiato per le fasce di reddito più basse.

Nel dettaglio:
•potranno accedere al Bonus Bebè i genitori il cui valore dell’indicatore ISEE
non superi i 25mila euro;
•se l’ISEE è inferiore ai 7mila euro il Bonus Bebè raddoppia.

 

La domanda può essere presentata in via telematica, iscrivendosi ai servizi telematici INPS.

http://www.inps.it/docallegati/Informazioni/sitoipost/lassistenza/Documents/MV45_Bonus_Bebe.pdf

 

 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8760

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28 gennaio 2015 3 28 /01 /gennaio /2015 10:54
  • 6 giugno 2014, per ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali* di previdenza
  • 31 marzo 2015, per gli altri enti nazionali e per le amministrazioni locali.

*poiché le scuole statali fanno parte del Ministero dell’Istruzione, anche queste richiedono la fattura elettronica a partire dal 6 giugno 2014.

Cosa fare per inviare le fatture alla pubblica amministrazione:

  1. Avere una pec

  2. Iscriversi al sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

  3. Entrare nel sito www.fatturapa.gov.itcon i codici di accesso rilasciati dall’agenzia.

  4. Cliccare sulla sezione Simulazione/Inviare e ricevere la FatturaPA

  5. Compilare i campi seguendo le istruzioni del manuale http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_del_formato_FatturaPA_v1.0.pdf(da pagina 8)

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

Il sito "FatturaPA"

All’interno di www.fatturapa.gov.it è prevista una sezione dedicata ai servizi/strumenti, differenziati per utente (operatori economici, PA e intermediari), che consente di:

  • gestire le procedure di accreditamento dei canali (web, web service, SpCoop, Ftp, Pec)
  • controllare la correttezza o meno del contenuto della fattura replicando i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio
  • monitorare lo stato, all’interno del perimetro del Sistema di interscambio, delle fatture transitate attraverso il medesimo Sistema
  • simulare, per un periodo determinato di tempo, le fasi del processo (compilazione, invio, ricezione di fatture e notifiche)
  • ricevere assistenza da personale tecnico, tramite l’invio di mail a un contact center.

Ampio spazio è dedicato, inoltre, sia alla documentazione normativa, che ricostruisce il quadro complessivo sul tema della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, sia alla documentazione tecnica che dà evidenza del formato fattura da adottare, delle istruzioni per l’interazione con il SdI e di ulteriori specifiche tecniche.


 

Segnaliamo questo interessante articolo:

Il 12 marzo 2015, in Commissione Finanze della Camera, è stata presentata un’interrogazione parlamentare circa l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pa da parte degli enti non proft che, non essendo titolari di partita Iva, non emettono fatture ma semplici note di debito verso la Pubblica amministrazione (Asl, ordini professionali, scuole, ecc.).

 

http://www.associazioniinrete.it/niente-fattura-elettronica-alla-pa-per-gli-enti-non-profit-privi-di-partita-iva/

 

 

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26 gennaio 2015 1 26 /01 /gennaio /2015 11:57

Gentile Cliente,

 

In base alle nuove norme contenute nella “ Legge di Stabilità “ ( l.190/2014) le pubbliche amministrazioni debbono versare direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata addebita dai loro fornitori.

 

Tale nuova modalità si applica alle operazioni fatturate dall’ 1/1/2015.

 

Si ritiene opportuno, ad ogni buon fine, contattare l’amministrazione-cliente per sapere se  è  soggetta a tale nuova normativa.

 

Sono esclusi dallo split payment i compensi per prestazione di servizi  assoggettati a ritenuta alla fonte sia essa ritenuta  a titolo d’imposta che a titolo d’acconto.

 

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere segnalati dopo la pubblicazione del decreto di attuazione.

 

 

STUDIO ASSOCIATO MACALE E CANNAROZZI

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2 maggio 2013 4 02 /05 /maggio /2013 14:14

Se un ente non commerciale dà in comodato d’uso gratuito un suo immobile ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento‚ con modalità non commerciali‚ di attività assistenziali‚ previdenziali‚ sanitarie‚ didattiche‚ ricettive‚ culturali o sportive (e a tutte quelle previste dal comma 1 ‚ lettera i dell’articolo 7 del decreto legislativo 504/92) può comunque applicare l’esenzione IMU.

 

La Risoluzione chiarisce che invece il rapporto di comodato d’uso rappresenta un tipo di contratto essenzialmente gratuito‚ non produce ricchezza e capacità economica rilevante ai fini dell’imposizione fiscale‚ secondo criteri validi per l’IMU. L’esenzione IMU‚ quindi‚ è in tal caso applicabile.
 

L’esenzione IMU non si applicherà‚ invece‚ se l’immobile è concesso in affitto.

 

Il Dipartimento delle Finanze‚ inoltre‚ precisa che l’esenzione dell’IMU è applicabile anche in caso di immobile dato in comodato dall’ente non commerciale ad un’altra associazione non profit interna alla sua struttura oppure esterna‚ a condizione che in esso vengano svolte le attività individuate per usufruire dell’agevolazione.
L’organizzazione senza scopo di lucro che opera nell’immobile non deve naturalmente pagare l’IMU perché non è soggetto passivo‚ ma deve fornire all’ente non commerciale che gli ha concesso l’immobile tutti gli elementi necessari per consentirgli l’esatto adempimento degli obblighi tributari sia di carattere formale sia sostanziale.

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28 luglio 2012 6 28 /07 /luglio /2012 16:50

SCARICA LE DOMANDE PER IL CONCORSO 

 

PROFILO A) 

Addetto al supporto delle attività interculturali nell’ambito dei servizi offerti da Zètema

Progetto Cultura S.r.l. all'Istituzione Biblioteche di Roma Capitale

PROFILO A1) lingua tedesca

PROFILO A2) lingua portoghese

PROFILO A3) lingua cinese

PROFILO A4) lingua francese

PROFILO A5) lingua araba

PROFILO A6) lingua spagnola

 

PROFILO B)

Addetto al supporto nella gestione del punto d’ascolto dei servizi informativi di Roma

Capitale gestiti da Zètema Progetto Cultura S.r.l.

 

PROFILO C)

Addetto alle attività di supporto alla promozione, organizzazione e realizzazione di eventi e

iniziative per agevolare l'accesso alla cultura e promuovere la lettura nell'ambito delle

attività svolte per l'Istituzione Biblioteche di Roma Capitale

C1) addetto alle attività per l’infanzia

C2) addetto alle attività per i soggetti con disabilità o in condizione di disagio psichico

 

PROFILO D)

Figura di supporto agli uffici per il monitoraggio e la gestione delle iniziative dirette a

garantire l’accessibilità dei disabili a tutti i servizi offerti da Zètema per Roma Capitale

 

PROFILO E)

Figura di supporto agli uffici nella gestione dei dati del personale di Zètema Progetto

Cultura S.r.l.

 

PROFILO F)

Figura di supporto agli uffici nelle relazioni con gli enti no profit, del terzo settore e le

imprese culturali e sociali.

 

PROFILO G)

Addetto alla segreteria dell’ufficio legale di Zètema Progetto Cultura S.r.l.

 

PROFILO H)

Addetto al servizio di prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di lavoro

 

PROFILO I)

Addetto al supporto delle attività di fund raising per opere pubbliche

 

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Presentazione

  • : Macale e Cannarozzi
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