Gentili Clienti,
anche il 2015 ( è una tradizione) è un anno ricco di novità.
A tal fine cercheremo di predisporre una circolare informativa per illustrare alcune delle principali novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 e dalle altre Leggi di “fine anno”.
Riteniamo peraltro opportuno segnalare con urgenza le novità inerenti la certificazione unica.
La Certificazione Unica
L’art. 2 D. Lgs. N. 175/2014 ha introdotto, già a decorrere dall’anno 2015, la cosiddetta “Certificazione Unica”.
In pratica i sostituti d’imposta (tutti coloro i quali, cioè, trattengono delle ritenute nei confronti di altri soggetti, siano essi dipendenti, ma anche professionisti o agenti/sub-agenti,ecc.), devono rilasciare la sopra citata “Certificazione Unica” che va a sostituire integralmente i CUD (che andavano rilasciati ai dipendenti) e le certificazioni (che invece venivano rilasciate agli “autonomi”).
La novità sembrerebbe essere di poco conto: ad una specifica modulistica (CUD o certificazione) se ne sostituisce un’altra (Certificazione Unica).
In realtà la novità di maggiore impatto sta nel fatto che ogni Certificazione Unica dovrà essere inviata al soggetto che ha subito le ritenute entro il 28 febbraio e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo.
Di fatto entro il 9 marzo di quest’anno dovrà essere già predisposta la Dichiarazione dei Sostituti d’imposta.
Faccio presente che ogni sostituto d’imposta dovrà inviare tante Certificazioni Uniche quanti sono i soggetti sostituiti (ad esempio per le parcelle che sono state pagate a questo studio nel corso dell’anno 2014 dovrà essere compilata ed inviata telematicamente una Certificazione Unica).
Il motivo della presente mail, oltre a rendere tutti Voi edotti della buona novella, è quello di sollecitare la consegna allo Studio della residua documentazione relativa all’anno 2014, di modo che si possa per tempo procedere con le ultime registrazioni contabili e con la predisposizione delle Certificazioni Uniche.
Faccio presente che il mancato o errato invio di ogni singola Certificazione Unica comporta l’applicazione di una sanzione di € 100,00 (cento/00).
Con discutibile interpretazione l’Agenzia delle Entrate, nel corso del video convegno organizzato giovedì 29 gennaio 2015 da Il Sole 24 Ore, ha precisato che in merito a tali sanzioni non trovano applicazione né il divieto del cumulo materiale (cioè per ogni “errore” si pagano € 100,00 e non, come previsto da un principio generale in materia di sanzioni, a prescindere dal numero di “errori” € 100,00 maggiorate del 25%), né il “ravvedimento operoso” (e, di conseguenza, allo stato attuale il 9 marzo è il termine primo ed ultimo per inviare le suddette Certificazioni).
Vi chiedo, pertanto, di far pervenire allo Studio la documentazione di cui sopra entro e non oltre venerdì 6 febbraio 2015, tenuto conto del fatto che entro lunedì 2 marzo 2015 dovranno anche essere predisposte ed inviate le Comunicazioni Annuali dei Dati IVA per l’anno 2014.
Cordiali Saluti
Studio Macale e Cannarozzi