“Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie”
Art. 1ter della Legge 102/2009 (conversione del D.L. 78/2009)
La procedura di emersione riguarda:
- colf e badanti “in nero” ,
- sia lavoratori comunitari, sia extracomunitari
- anche senza titolo per soggiornare in Italia.
Per i lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari con regolare e valido titolo per soggiornare e lavorare nel nostro Paese la domanda va inoltrata all’INPS.
Per i lavoratori extracomunitari senza valido titolo a soggiornare in Italia la domanda va inoltrata allo Sportello unico per l’immigrazione.
Pratica per la "sanatoria"
Lo straniero non può essere espulso
Uno dei primi effetti della sanatoria è la sospensione dei procedimenti penali (reato di clandestinità da poco introdotto ) sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore.
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Tale salvaguardia non vale per gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione amministrativa per motivi di ordine pubblico , di sicurezza e di terrorismo.
La sanatoria si apre il 01/09/2009, termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30/09/2009. Il rapporto di lavoro da regolarizzare deve essere sorto almeno a far data dal 01/04/2009 e deve permanere alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.
Si possono sanare le attività di badanti intese in questo caso come assistenza al datore di lavoro o di componenti della sua famiglia (anche non conviventi) affetti da patologie o handicap che limitano la autosufficienza , e le attività di Colf inteso come lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Possono proporre istanza di emersione anche chi abbia presentato la domanda in occasione dei flussi 2007 e non abbia ancora ricevuto risposta.
Il costo della sanatoria a carico del datore di lavoro è di 500,00 Euro per ciascun lavoratore interessato. Tale contributo da versare prima dell’invio della domanda di regolarizzazione non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito e non è oggetto di rivalsa sul lavoratore. Nel caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della domanda il contributo di emersione non sarà restituito. Questo perché tale contributo copre anche il costo dei contributi previdenziali omessi per il trimestre secondo del 2009.
E’ inoltre necessario l’acquisto di una marca da bollo di 14,62 Euro e la certificazione di idoneità alloggiativa nel caso in cui il datore dia alloggio al lavoratore.
DATORI DI LAVORO
La procedura di regolarizzazione può essere utilizzata da datori di lavoro anche extracomunitari, purché in possesso della Carta di soggiorno rilasciata ai familiari di cittadini comunitari, o in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dopo almeno 5 anni di regolare soggiorno,previa dimostrazione della disponibilità di un reddito e di un alloggio adeguato.
Sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche: le convivenze di comunità religiose , le convivenze militari che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro, il cui fine è prevalentemente assistenziale. Non vi rientrano gli alberghi, le pensioni, le cliniche private, i collegi-convitti anche se esercitati senza fine di lucro, in quanto la convivenza è mezzo per conseguire finalità educative e non fine a se stessa.
LAVORATORI
Possono essere regolarizzati tutti i lavoratori ad eccezione di quelli per i quali siano stati emessi provvedimenti di espulsione, come indicato sopra, e di lavoratori extracomunitari che non siano in possesso di passaporto o di qualsiasi altro titolo equipollente , il cui elenco tassativo si ritrova nelle norme.
Nel caso di regolarizzazione di lavoratori extracomunitari, ciascun nucleo familiare può regolarizzare fino ad un massimo di 3 lavoratori, così suddivise 1 colf e due badanti, non è quindi regolarizzabile il cosiddetto job-sharing o lavoro ripartito fra due colf.
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORATORI ITALIANI, COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI GIA’ IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Nel caso in cui il lavoratore impiegato da regolarizzare sia italiano, comunitario o extracomunitario già in possesso di un regolare permesso di soggiorno che consenta di svolgere l’attività lavorativa in Italia, l’istanza va presentata all’ INPS, compilando il modello LD-EM2009. L’invio di tale modello assolve contestualmente anche all’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione ai diversi enti preposti. Nella domanda vanno indicati i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel procedimento di emersione, la tipologia e modalità di impiego, l’attestazione di occupazione del lavoratore per almeno 3 mesi antecedenti alla data del 30/06/2009 , gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di Euro 500,00.
Non sono previsti limiti di capacità reddituale da parte del datore di lavoro.
Nel caso dei lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, ulteriore adempimento è la stipula del contratto di soggiorno (modello Q) da inviare entro 5 giorni allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-U.T.G.
Per permesso di soggiorno che consente di svolgere lavoro subordinato si intendono i permessi rilasciati per lavoro subordinato non stagionale, lavoro autonomo che consente anche lavoro subordinato; per ricongiungimento familiare , motivi di studio (in questo caso l’orario di lavoro non può essere superiore alle 20 ore settimanali).
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI SENZA IL POSSESSO DI VALIDO TITOLO DI SOGGIORNO
Per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari “clandestini” la domanda va inviata al SUI , ma bisogna distinguere l’attività di lavoro a cui sono adibiti.
Qualora si voglia regolarizzare l’attività di Colf non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare, le istanze in esubero saranno considerate irricevibili secondo l’ordine di presentazione delle stesse. L’orario di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali.
Il datore di lavoro deve possedere una certa capacità reddituale. Per i nuclei familiari monoreddito il reddito dichiarato non può essere inferiore ai 20.000,00 Euro. Qualora il datore di lavoro non possieda tale capacità reddituale , il reddito complessivo del nucleo familiare dichiarato non può essere inferiore ai 25.000,00 euro.
Nel caso di sanatoria di lavoratori extracomunitari occupati nell’attività di assistenza a persone non autosufficienti (badanti) , si possono sanare fino a due badanti. Non sono posti limiti di reddito. Resta fermo invece il limite orario di lavoro che non può essere inferiore alle 20 ore settimanali. E’ necessaria un certificato medico che attesti la condizione di limitata o di non autosufficienza. Nel caso di regolarizzazione di due badanti, il certificato deve anche documentare il bisogno di assistenza prestata da parte di due persone. Se la persona non autosufficiente è invalida e possiede il relativo riconoscimento da parte della ASL , non è richiesto alcuna altra certificazione medica.
Gli elementi da indicare per la regolarizzazione di entrambe le figure lavorative, oltre a quelli previsti nella regolarizzazione tramite il canale INPS, sono l’attestazione del possesso di reddito minimo da dichiarare (nel caso di sanatoria delle colf).
Per questo procedimento di emersione la stipula e firma del contratto di soggiorno modello Q viene fatta presso il Sui, al momento della convocazione delle parti. Presso lo sportello unico bisognerà portare anche la certificazione medica, qualora richiesta, oltre a tutta la documentazione che comprovi le dichiarazioni fatte nell’istanza di emersione . Il lavoratore che non conviva con il datore di lavoro deve dimostrare l’idoneità alloggiativa del proprio alloggio e la documentazione ufficiale che attesti la proprietà, o la concessione in affitto o a titolo gratuito dell’alloggio indicato nel contratto di soggiorno.
Pratica per la "sanatoria"
La convocazione delle parti avverrà dopo che il Sui avrà ricevuto dalla Questura il parere sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
Terminata tale fase dovrà essere inviata entro le 24 ore successive la comunicazione di assunzione all'INPS.
Si ricorda l’inoltro entro le 48 ore al commissariato di pubblica sicurezza del modello di cessione di fabbricato, nel caso in cui il datore dia alloggia al lavoratore, anche a titolo oneroso.
SANZIONI
Se si accerta che il lavoro domestico dichiarato nell’istanza di emersione non sia stato effettivamente prestato e che le dichiarazioni contenute nell’istanza non siano veritiere e, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è prevista l’applicazione della pena per false dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 76 Dpr 445/00).
Qualora il reato è commesso mediante la contraffazione o alterazione dei documenti si applica la pena della reclusione da uno a sei anni.
In caso di omessa regolarizzazione , l’impiego di lavoratori domestici non regolarmente denunciati comporta l’irrogazione della “maxi sanzione per lavoro nero” (da 1500,00 a 12.0000,00 euro) con la maggiorazione di 150,00 euro per ciascuna giornata di lavoro prestata in nero, e le sanzioni minori previste per ogni adempimento omesso e per le violazioni di norme poste a tutela dei lavoratori. Nel caso di lavoratori “clandestini” si applicano inoltre le sanzioni previste per l’impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, e si configura il reato di clandestinità.
Riferimenti normativi : D.L 78/2009; Art.1ter Legge 102/2009; Circ.. Min..Lavoro e Min.. Interno n.°10/2009 ; Circ.. Inps 101/2009 ; Risoluzione A.E. 209/E 11/08/2009 .