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21 settembre 2010 2 21 /09 /settembre /2010 09:40
AZIENDE PRIVATE
 

CERTIFICAZIONE NEI CASI DI MALATTIA

 

 

Si rammenta che , in base alle vigenti normative, tutte le assenze “non prevedibili” (malattia o altre) vanno segnalate tempestivamente al datore di lavoro, mentre altri tipi di assenze, quali ferie, permessi, ecc, vanno preventivamente concordate con i responsabili dell’azienda, tenendo conto anche delle necessità operative dell’azienda stessa.

 

Si rammenta, inoltre, che tutte le assenze per malattia vanno giustificate da regolare certificato medico per dipendenti da aziende private; la certificazione medica è necessaria anche per malattia di un solo giorno.

 

Il certificato medico proprio dei lavoratori dipendenti (quello con grigliatura rossa) va recapitato entro 48 ore sia al datore di lavoro (fermo restando l’obbligo dell’avviso tempestivo di cui sopra), sia all’Inps di competenza, completandolo in ogni sua parte e indicando come matricola inps il numero di matricola inps che si trova sulla busta paga.

 

Tale modalità di comunicazione rimarrà in vigore fino al 31/01/2011 .

 


 

INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

 

E’ infatti già prevista ed operativa la nuova procedura di certificazione della malattia .

La nuova normativa prevede l’invio telematico del certificato di malattia direttamente da parte del medico che lo rilascia al Sac (sistema di accoglienza centrale), che a sua volta provvede ad inoltrarlo all’inps .

 

Di conseguenza i lavoratori malati non sono più tenuti a trasmettere all’Inps il certificato , eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.

 

Rimane invece l’obbligo di consegna del certificato medico cartaceo al proprio datore di lavoro. Difatti il medico, dopo l’invio telematico , stampa l’attestato di malattia che va consegnato al datore di lavoro sempre entro 48 ore (fermo restando l’obbligo dell’avviso tempestivo di cui sopra).

 

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9 marzo 2010 2 09 /03 /marzo /2010 14:59
 

Ministero del lavoro e Ministero dell'Economia
Decreto interministeriale n. 49409 del 18 dicembre 2009


E’ stato approvato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta il decreto che disciplina in dettaglio l’incentivo economico, previsto per gli anni 2009 e 2010,corrispondente all'ammontare complessivo del beneficio dovuto al lavoratore destinatario degli ammortizzatori in deroga o sospeso dal lavoro e al lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, per l'avvio di un'attività autonoma, imprenditoriale oppure per associarsi in cooperativa.


Per i lavoratori in CIG, o con contratto di solidarietà,  sono previsti incentivi per avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro-impresa o per associarsi in cooperativa, 

Con diverse modalità è previsto un incentivo anche per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi, nonché per i percettori di cassa integrazione ordinaria e straordinaria.


Lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi
Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito – ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione – per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite e viene erogato dall’INPS.

 


Lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria
Il diritto alla prestazione spetta in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione, nonché nei casi di lavoratori destinatari del contratto di solidarietà.

Al lavoratore è liquidato, altresì un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato per un massimo di 12 mesi quando:

-il lavoratore è sospeso in cassa integrazione per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale;
-il lavoratore stesso possa far valere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.
Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite ed è erogato dall’INPS.



Erogazione del beneficio

I lavoratori che intendano usufruire dei suddetti benefici, debbono presentare domanda all’INPS entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno al reddito, specificando l’attività che intendono intraprendere.

L’Istituto, dopo aver effettuato le sue verifiche, erogherà il 25% dell’incentivo, interrompendo l’erogazione del trattamento, ed il restante 75% sarà erogato solo a seguito della presentazione della documentazione attestante l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento del lavoro autonomo, dell’attività autoimprenditoriale, di una micro-impresa o dell’associazione in cooperativa.
In particolare nel caso di associazione in cooperativa, se il lavoratore instaurerà un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetterà alla cooperativa o dovrà essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

 

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24 febbraio 2010 3 24 /02 /febbraio /2010 13:31

Come rateizzare le somme indicate nelle comunicazioni

Il contribuente, in alcuni specifici casi previsti dalla legge, può chiedere la rateizzazione delle somme richieste nella comunicazione di irregolarità.
In particolare la rateizzazione avviene con le seguenti modalità:

  • somme dovute superiori a 2.000 euro (500 euro se si tratta di tassazione separata): possono essere rateizzate in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo;
  • somme dovute superiori a 5.000 euro: possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo;
  • somme dovute superiori a 50.000 euro: in tal caso il numero massimo di rate trimestrali è sempre pari a 20 ma per ottenere la rateazione è necessario prestare una fideiussione bancaria o assicurativa, o una garanzia rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. In alternativa alle predette garanzie, l’ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. Tali garanzie devono essere prodotte all’ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.

Per importi non superiori a 2.000 euro (500 euro se derivanti dalla tassazione separata), la dilazione può essere concessa dall’ufficio, su richiesta del contribuente, solo nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’importo della prima rata va versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti a dette iscrizioni a ruolo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
Se è stata prestata garanzia, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d’ipoteca, qualora questi ultimi non versino l’importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
Va infine ricordato che se si decade dal beneficio della rateizzazione non si potrà poi fruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella.

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24 febbraio 2010 3 24 /02 /febbraio /2010 12:05

Nonostante la detraibilità dell'Iva delle fatture passive sia un diritto e non un obbligo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che se un contribuente decide, per comodità contabile, di non farsi fare la fattura, ma la sola ricevuta fiscale, implicitamente decide di non scaricare l'Iva neanche come costo.

Cioè  se avete una ricevuta fiscale di € 100,00 di un albergo od un ristorante vi potrete scaricare solo il 75% del costo, esclusa una presunta Iva al 10%, che finirà nei costi indeducibili.

Imponibile Iva(10%) Totale
€ 90,91 € 9,09 € 100,00
Spese per alberghi e ristoranti € 68,18
Spese per alberghi e ristoranti indeducibili € 31,82
€ 100,00


Mentre se vi fate fare la fattura, vi scaricherete sempre il 75% del costo (€ 68,18), ma anche il 10% dell'Iva (€ 9,09).
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3 dicembre 2009 4 03 /12 /dicembre /2009 12:44
Implementazione alla "sanatoria" di settembre 2009.

Ministero dell'Interno.


Circolare 7062 del 1 dicembre 2009
I cittadini che hanno provveduto al pagamento di 500€, tramite F24, entro il 30 settembre 2009, e non hanno ancora inoltrato la domanda di regolarizzazione, possono inviarla entro il 31 dicembre 2009.
La scelta sembra essere giustificata in quanto il contributo può considerarsi come manifestazione espressa di volontà del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione del rapporto con il cittadino extracomunitario.

Circolare n. 6241 del 2 ottobre 2009
I cittadini stranieri che fruiscono delle procedure di emersione del lavoro irregolare di “colf e badanti” non possono uscire dal territorio nazionale, in quando la loro posizione non può essere assimilata a quella di chi è entrato in Italia regolarmente.
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30 settembre 2009 3 30 /09 /settembre /2009 14:20
Purtroppo a causa di alcuni cambiamenti effettuati dall'agenzia delle entrate questa estate, non è più possibile accedere al servizio online http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp come società, ma solo come persona fisica.
 
Se siete Rappresentanti di una società, qui di seguito trovate le istruzioni per inserirvi come incaricati.
 
 
 
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28 settembre 2009 1 28 /09 /settembre /2009 10:46

REDDITO MINIMO GARANTITO

Scadenza: 30 settembre 2009               Legge Regionale n. 4 /2009

 

Beneficiari: disoccupati, i lavoratori precariamente occupati e gli inoccupati

 

Requisiti

§                età compresa tra i 30 ed i 44 anni.

§                residenza nella Regione Lazio da almeno 24 mesi.

§                iscrizione presso i centri per l’impiego.

 

Limiti di reddito

Non bisogna aver superato gli 8000 euro di reddito nell’anno precedente la domanda di ammissione e non biisogna aver maturato i requisiti per la pensione.

 

Non si può cumulare con altre misure simili di sostegno al reddito

 

I moduli originali si potranno ritirare dal 1° settembre 2009 negli uffici di Poste Italiane Spa del Lazio oppure nel Comune capofila del Distretto socio-sanitario cui appartiene il Comune di residenza del richiedente oppure nel Municipio di appartenenza per chi risiede nel Comune di Roma.

Non saranno valide le domande presentate su moduli NON ORIGINALI

Il modulo non è scaricabile da internet ed è stampato su carta speciale.

 

Dal 15 Ottobre 2009, saranno pubblicate delle graduatorie provinciali provvisorie stilate sui criteri previsti dalle legge regionale Se si risulta beneficiario idoneo finanziato l’interessato dovrà recarsi presso il Centro per l’Impiego di riferimento nel/nei giorno/i indicato nell’avviso delle graduatorie.

Da novembre si procederà, attraverso Poste italiane, all'erogazione del reddito.

 

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23 settembre 2009 3 23 /09 /settembre /2009 16:43


 

“Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie” 
Art. 1ter della Legge 102/2009 (conversione del D.L. 78/2009) 


La procedura di emersione riguarda:
                         - colf e badanti “in nero” ,
                         - sia lavoratori comunitari, sia extracomunitari  
                         - anche senza titolo  per soggiornare in Italia.

Per i lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari con regolare e valido titolo per soggiornare e lavorare nel nostro Paese la domanda va inoltrata all’INPS.

Per i lavoratori extracomunitari senza valido titolo a soggiornare in Italia la domanda
va inoltrata allo Sportello unico per l’immigrazione.

Pratica per la "sanatoria"

Lo straniero non può essere espulso
Uno dei primi effetti della sanatoria è la sospensione dei procedimenti penali (reato di clandestinità da poco introdotto ) sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore.
.
Tale salvaguardia non vale per gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione amministrativa per motivi di ordine pubblico , di sicurezza e di terrorismo.
 


 

La sanatoria si apre il 01/09/2009, termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30/09/2009. Il rapporto di lavoro da regolarizzare deve essere sorto almeno a far data dal 01/04/2009 e deve permanere alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.
Si possono sanare le attività di badanti intese in questo caso come assistenza al datore di lavoro o di componenti della sua famiglia (anche non conviventi) affetti da patologie o handicap che limitano la autosufficienza , e le attività di Colf inteso come lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Possono proporre istanza di emersione anche chi abbia presentato la domanda in occasione dei flussi 2007 e non abbia ancora ricevuto risposta.

Il costo della sanatoria a carico del datore di lavoro è di 500,00 Euro per ciascun lavoratore interessato. Tale contributo da versare prima dell’invio della domanda di regolarizzazione non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito e non è oggetto di rivalsa sul lavoratore. Nel caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della domanda il contributo di emersione non sarà restituito. Questo perché tale contributo copre anche il costo dei contributi previdenziali omessi per il trimestre secondo del 2009.

E’ inoltre necessario l’acquisto di una marca da bollo di 14,62 Euro e la certificazione di idoneità alloggiativa nel caso in cui il datore dia alloggio al lavoratore.


DATORI DI LAVORO

La procedura di regolarizzazione può essere utilizzata da datori di lavoro anche extracomunitari, purché in possesso della Carta di soggiorno rilasciata ai familiari di cittadini comunitari, o in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dopo almeno 5 anni di regolare soggiorno,previa dimostrazione della disponibilità di un reddito e di un alloggio adeguato.

Sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche: le convivenze di comunità religiose , le convivenze militari  che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro, il cui fine è prevalentemente assistenziale. Non vi rientrano gli alberghi, le pensioni, le cliniche private, i collegi-convitti anche se esercitati senza fine di lucro, in quanto la convivenza è mezzo per conseguire finalità educative e non fine a se stessa.


LAVORATORI

Possono essere regolarizzati tutti i lavoratori ad eccezione di quelli per i quali siano stati emessi provvedimenti di espulsione, come indicato sopra, e di lavoratori extracomunitari che non siano in possesso di passaporto o di qualsiasi altro titolo equipollente , il cui elenco tassativo si ritrova nelle norme.

Nel caso di regolarizzazione di lavoratori extracomunitari, ciascun nucleo familiare può regolarizzare fino ad un massimo di 3 lavoratori, così suddivise 1 colf e due badanti, non è quindi regolarizzabile il cosiddetto job-sharing o lavoro ripartito fra due colf.


REGOLARIZZAZIONE DI LAVORATORI ITALIANI, COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI GIA’ IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Nel caso in cui il lavoratore impiegato da regolarizzare sia italiano, comunitario o extracomunitario già in possesso di un regolare permesso di soggiorno che consenta di svolgere l’attività lavorativa in Italia, l’istanza va presentata all’ INPS, compilando il modello LD-EM2009. L’invio di tale modello assolve contestualmente anche all’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione ai diversi enti preposti.  Nella domanda vanno indicati i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel procedimento di emersione, la tipologia e modalità di impiego, l’attestazione di occupazione del lavoratore per almeno 3 mesi antecedenti alla data del 30/06/2009 , gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di Euro 500,00.

Non sono previsti limiti di capacità reddituale da parte del datore di lavoro.

Nel caso dei lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, ulteriore adempimento è la stipula del contratto di soggiorno (modello Q) da inviare entro 5 giorni allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-U.T.G.

Per permesso di soggiorno che consente di svolgere lavoro subordinato si intendono i permessi rilasciati per lavoro subordinato non stagionale, lavoro autonomo che consente anche lavoro subordinato; per ricongiungimento familiare , motivi di studio (in questo caso l’orario di lavoro non può essere superiore alle 20 ore settimanali).


REGOLARIZZAZIONE DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI SENZA IL POSSESSO DI VALIDO TITOLO DI SOGGIORNO

Per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari “clandestini” la domanda va inviata al SUI , ma bisogna distinguere l’attività di lavoro a cui sono adibiti.

Qualora si voglia regolarizzare l’attività di Colf non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare, le istanze in esubero saranno considerate irricevibili secondo l’ordine di presentazione delle stesse. L’orario di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali.

Il datore di lavoro deve possedere una certa capacità reddituale. Per i nuclei familiari monoreddito  il reddito dichiarato non può essere inferiore ai 20.000,00 Euro. Qualora il datore di lavoro non possieda tale capacità reddituale , il reddito complessivo del nucleo familiare dichiarato non può essere inferiore ai 25.000,00 euro.

Nel caso di sanatoria di lavoratori extracomunitari  occupati nell’attività di assistenza a persone non autosufficienti (badanti) , si possono sanare fino a due badanti. Non sono posti limiti di reddito. Resta fermo invece il limite orario di lavoro che non può essere inferiore alle 20 ore settimanali. E’ necessaria un certificato medico che attesti la condizione di limitata o di non autosufficienza. Nel caso di regolarizzazione di due badanti, il certificato deve anche documentare il bisogno di assistenza prestata da parte di due persone. Se la persona non autosufficiente è invalida e possiede il relativo riconoscimento da parte della ASL , non è richiesto alcuna altra certificazione medica.

Gli elementi da indicare per la regolarizzazione di entrambe le figure lavorative, oltre a quelli previsti nella regolarizzazione tramite il canale INPS, sono l’attestazione del possesso di reddito minimo da dichiarare (nel caso di sanatoria delle colf).

Per questo procedimento di emersione la stipula e firma del contratto di soggiorno modello Q viene fatta presso il Sui, al momento della convocazione delle parti. Presso lo sportello unico bisognerà portare anche la certificazione medica, qualora richiesta, oltre a tutta la documentazione che comprovi le dichiarazioni fatte nell’istanza di emersione . Il lavoratore che non conviva con il datore di lavoro deve dimostrare l’idoneità alloggiativa del proprio alloggio e la documentazione ufficiale che attesti la proprietà, o la concessione in affitto o a titolo gratuito dell’alloggio indicato nel contratto di soggiorno.



Pratica per la "sanatoria"

La convocazione delle parti avverrà dopo che il Sui avrà ricevuto dalla Questura il parere sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

Terminata tale fase dovrà essere inviata entro le 24 ore successive la comunicazione di assunzione all'INPS.
Si ricorda l’inoltro entro le 48 ore al commissariato di pubblica sicurezza del modello di cessione di fabbricato, nel caso in cui il datore dia alloggia al lavoratore, anche a titolo oneroso.


SANZIONI

Se si accerta che il lavoro domestico dichiarato nell’istanza di emersione  non sia stato effettivamente prestato e che le dichiarazioni contenute nell’istanza non siano veritiere e, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è prevista l’applicazione della pena per false dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 76 Dpr 445/00).
Qualora il reato è commesso mediante la contraffazione o alterazione dei documenti  si applica la pena della reclusione da uno a sei anni.

In caso di omessa regolarizzazione , l’impiego di lavoratori domestici non regolarmente denunciati comporta l’irrogazione della “maxi sanzione per lavoro nero” (da 1500,00 a 12.0000,00 euro) con la maggiorazione di 150,00 euro per ciascuna giornata di lavoro prestata in nero, e le sanzioni minori previste per ogni adempimento omesso e per le violazioni di norme poste a tutela dei lavoratori. Nel caso di lavoratori “clandestini” si applicano inoltre le sanzioni previste per l’impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, e si configura il reato di clandestinità.

 

Riferimenti normativi : D.L 78/2009; Art.1ter Legge 102/2009; Circ.. Min..Lavoro e Min.. Interno n.°10/2009 ; Circ.. Inps 101/2009 ; Risoluzione A.E. 209/E 11/08/2009 .

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11 settembre 2009 5 11 /09 /settembre /2009 14:53

 Le principali novità introdotte dal D.LGS 106 del 3/08/2009

 il "Correttivo " al decreto sicurezza 81/2008

 

 

Nelle aziende fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può assumere contemporaneamente i ruoli di: 

- RSPP Responsabile del servizio prevenzione e protezione
- Addetto Primo Soccorso (previa formazione) 
 
- Addetto Prevenzione Incendi
(previa formazione)


Quindi in presenza di più di 5 lavoratori, va incaricato un altro soggetto come addetto al Primo Soccorso e alla Prevenzione Incendi.

 


Anche se può suonare un pò ridicolo nel caso di aziende con un solo dipendente, qualsiasi sia il numero dei dipendenti, altra figura che non può mancare è l' RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che naturalmente deve essere un dipendente (o un parasubordinato, tipo co.prog.).

A secondo della grandezza dell'azienda e del grado di rischo del lavoro, va nominato anche un MC Medico competente.

Le tre figure appena elencate RSPP, RLS, MC e il datore di lavoro, se diverso dall'RSPP, sono i firmatari del DVR Documento di valutazione dei rischi, 

  • certezza della data del DVR attestabile mediante la firma di Datore di Lavoro, RSPP, RLS, MC;
  • introduzione dell’obbligo di tenere conto delle diverse tipologie contrattuali con cui sono inseriti i lavoratori
  • re-introduzione del termine di 90 gg. per la valutazione rischi nelle nuove attività


In caso di nuove elezioni fra i lavoratori, il nuovo RLS, ha naturalmente diritto di consultare il DVR
.

 


 

  

Altre novità :

  • STRESS DA LAVORO – CORRELATO
  • LAVORATORI VOLONTARI
  • COMUNICAZIONE dei NOMINATIVI del RLS
  • SANZIONI: modifica sostanziale dell’impianto sanzionatorio.
  • DELEGA DI FUNZIONI
  • SORVEGLIANZA SANITARIA
  • FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO:
  •  “patente a punti” PER GLI EDILI”
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22 giugno 2009 1 22 /06 /giugno /2009 15:29

Nel settore dello spettacolo si applicano integralmente le norme sulla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro. In particolare, deve essere utilizzato il modello   U N I L A V   per le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni, il distacco, il trasferimento e per la cessazione dei contratti di lavoro. Lo precisa il ministero del lavoro nella circolare n. 22/2009

Dal momento che la disciplina dei rapporti di lavoro del settore dello spettacolo è quella prevista per tutti i rapporti di lavoro, ne deriva la necessità di applicare anche in tale settore e integralmente le disposizioni sulla comunicazione obbligatoria (si tratta del sistema informatico on-line comunemente indicato con la sigla Co). Deve essere utilizzato il modello «Unilav» per le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni, il distacco, il trasferimento e per la cessazione del rapporto di lavoro.

 

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