Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili suwww.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
Il sito "FatturaPA"
All’interno diwww.fatturapa.gov.itè prevista una sezione dedicata ai servizi/strumenti, differenziati per utente (operatori economici, PA e intermediari), che consente di:
gestire le procedure di accreditamento dei canali (web, web service, SpCoop, Ftp, Pec)
controllare la correttezza o meno del contenuto della fattura replicando i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio
monitorare lo stato, all’interno del perimetro del Sistema di interscambio, delle fatture transitate attraverso il medesimo Sistema
simulare, per un periodo determinato di tempo, le fasi del processo (compilazione, invio, ricezione di fatture e notifiche)
ricevere assistenza da personale tecnico, tramite l’invio di mail a un contact center.
Ampio spazio è dedicato, inoltre, sia alla documentazione normativa, che ricostruisce il quadro complessivo sul tema della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, sia alla documentazione tecnica che dà evidenza del formato fattura da adottare, delle istruzioni per l’interazione con il SdI e di ulteriori specifiche tecniche.
Segnaliamo questo interessante articolo:
Il 12 marzo 2015, in Commissione Finanze della Camera, è stata presentata un’interrogazione parlamentare circa l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pa da parte degli enti non proft che, non essendo titolari di partita Iva, non emettono fatture ma semplici note di debito verso la Pubblica amministrazione (Asl, ordini professionali, scuole, ecc.).
In base alle nuove norme contenute nella “ Legge di Stabilità “ ( l.190/2014) le pubbliche amministrazioni debbono versare direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata addebita dai loro fornitori.
Tale nuova modalità si applica alle operazioni fatturate dall’ 1/1/2015.
Si ritiene opportuno, ad ogni buon fine, contattare l’amministrazione-cliente per sapere se è soggetta a tale nuova normativa.
Sono esclusi dallo split payment i compensi per prestazione di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte sia essa ritenuta a titolo d’imposta che a titolo d’acconto.
Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere segnalati dopo la pubblicazione del decreto di attuazione.