Overblog
Edit post Segui questo blog Administration + Create my blog
9 marzo 2010 2 09 /03 /marzo /2010 14:59
 

Ministero del lavoro e Ministero dell'Economia
Decreto interministeriale n. 49409 del 18 dicembre 2009


E’ stato approvato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta il decreto che disciplina in dettaglio l’incentivo economico, previsto per gli anni 2009 e 2010,corrispondente all'ammontare complessivo del beneficio dovuto al lavoratore destinatario degli ammortizzatori in deroga o sospeso dal lavoro e al lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, per l'avvio di un'attività autonoma, imprenditoriale oppure per associarsi in cooperativa.


Per i lavoratori in CIG, o con contratto di solidarietà,  sono previsti incentivi per avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro-impresa o per associarsi in cooperativa, 

Con diverse modalità è previsto un incentivo anche per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi, nonché per i percettori di cassa integrazione ordinaria e straordinaria.


Lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi
Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito – ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione – per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite e viene erogato dall’INPS.

 


Lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria
Il diritto alla prestazione spetta in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione, nonché nei casi di lavoratori destinatari del contratto di solidarietà.

Al lavoratore è liquidato, altresì un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato per un massimo di 12 mesi quando:

-il lavoratore è sospeso in cassa integrazione per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale;
-il lavoratore stesso possa far valere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.
Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite ed è erogato dall’INPS.



Erogazione del beneficio

I lavoratori che intendano usufruire dei suddetti benefici, debbono presentare domanda all’INPS entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno al reddito, specificando l’attività che intendono intraprendere.

L’Istituto, dopo aver effettuato le sue verifiche, erogherà il 25% dell’incentivo, interrompendo l’erogazione del trattamento, ed il restante 75% sarà erogato solo a seguito della presentazione della documentazione attestante l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento del lavoro autonomo, dell’attività autoimprenditoriale, di una micro-impresa o dell’associazione in cooperativa.
In particolare nel caso di associazione in cooperativa, se il lavoratore instaurerà un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetterà alla cooperativa o dovrà essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

 

Condividi post
Repost0

commenti

Presentazione

  • : Macale e Cannarozzi
  • : Studio fiscale e di consulenza del lavoro
  • Contatti

Link