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2 maggio 2013 4 02 /05 /maggio /2013 14:14

Se un ente non commerciale dà in comodato d’uso gratuito un suo immobile ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento‚ con modalità non commerciali‚ di attività assistenziali‚ previdenziali‚ sanitarie‚ didattiche‚ ricettive‚ culturali o sportive (e a tutte quelle previste dal comma 1 ‚ lettera i dell’articolo 7 del decreto legislativo 504/92) può comunque applicare l’esenzione IMU.

 

La Risoluzione chiarisce che invece il rapporto di comodato d’uso rappresenta un tipo di contratto essenzialmente gratuito‚ non produce ricchezza e capacità economica rilevante ai fini dell’imposizione fiscale‚ secondo criteri validi per l’IMU. L’esenzione IMU‚ quindi‚ è in tal caso applicabile.
 

L’esenzione IMU non si applicherà‚ invece‚ se l’immobile è concesso in affitto.

 

Il Dipartimento delle Finanze‚ inoltre‚ precisa che l’esenzione dell’IMU è applicabile anche in caso di immobile dato in comodato dall’ente non commerciale ad un’altra associazione non profit interna alla sua struttura oppure esterna‚ a condizione che in esso vengano svolte le attività individuate per usufruire dell’agevolazione.
L’organizzazione senza scopo di lucro che opera nell’immobile non deve naturalmente pagare l’IMU perché non è soggetto passivo‚ ma deve fornire all’ente non commerciale che gli ha concesso l’immobile tutti gli elementi necessari per consentirgli l’esatto adempimento degli obblighi tributari sia di carattere formale sia sostanziale.

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