Da maggio 2020 per chiedere un contributo dovete usare due diversi canali, a seconda che siate:
- Aziende e ditte individuali
Ad i professionisti per il mese di maggio spetta una indennità di 1.000 euro.
- Bisogna fare domanda tramite il sito dell'Inps (anche se si è già fruito dei bonus relativi a marzo ed aprile)
- Bisogna aver avuto una riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Le ditte invece devono fare richiesta di un Contributo a Fondo Perduto
- Le domande passano attraverso il portale telematico dell'Agenzia delle Entrate e possono essere presentate personalmente o tramite intermediario.
- Per richiedere tale contributo bisogna aver avuto una diminuzione del fatturato del 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Questo blog è per i clienti dello Studio Macale Cannarozzi, quindi non esponiamo tutte le casistiche, ma solo quelle che interessano la nostra clientela.
Qui sotto riportiamo degli stralci dai siti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS
Che cos’è e a chi è rivolto
Il contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), consiste nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione.
Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.
I requisiti per accedere
Possono ottenere l’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro.
E’ necessario, inoltre, soddisfare una delle tre seguenti condizioni:
- aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019
- aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018
- avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.
Come e quando chiedere il contributo
I contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica dal 15 giugno al 13 agosto 2020.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.
Domanda di Indennità COVID-19
I Decreti Cura Italia e Rilancio hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
A chi spetta
Di seguito le singole indennità previste per ciascuna categoria di lavoratori
- Indennità liberi professionisti
Per il mese di maggio spetta una indennità di 1.000 euro. Per accedervi occorre una domanda, anche se si è già fruito dei bonus relativi a marzo ed aprile, nella quale dichiarare una comprovata riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
- Indennità collaboratori coordinati e continuativi
Per il mese di maggio spetta un?indennità di 1.000 euro. Per accedervi occorre che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), ma non è necessario l?invio di una domanda se si è già fruito dei bonus relativi ai mesi di marzo e aprile.
- Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Per il mese di maggio spetta un?indennità di 1.000 euro. Per accedervi occorre che il lavoratore non sia titolare né di rapporto di lavoro dipendente né di indennità di disoccupazione Naspi alla data del 19 maggio 2020. Non è necessario l?invio di una domanda se si è già fruito dei bonus relativi ai mesi di marzo e aprile.
Possono accedere alle indennità di 600 euro (solo relativamente ad aprile, non anche marzo) e 1.000 euro (maggio) anche i lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente o di indennità di disoccupazione Naspi alla data del 19 maggio 2020 (può essere sufficiente, in presenza dei requisiti, un?unica domanda, per accedere sia al bonus di aprile che a quello di maggio).
- Indennità lavoratori agricoli a tempo determinato
Spetta una indennità di 600 euro per il mese di marzo ed una di 500 euro per il mese di aprile. Possono accedervi gli operai agricoli a tempo determinato che:
* possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
* non siano titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Non è necessario l?invio di una domanda per il mese di aprile se si è già fruito del bonus relativo a marzo.
- Indennità lavoratori dello spettacolo
Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Possono accedervi i lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo.
Per il bonus relativo a marzo sono richiesti i seguenti requisiti:
* almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro;
* assenza di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) e di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Per i mesi di aprile e maggio la platea dei beneficiari dell?indennità è estesa anche ai lavoratori con questi differenti requisiti:
* almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro;
* assenza di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) e di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 19 maggio 2020.
A chi ha beneficiato dell?indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di invio di una nuova istanza.
- Indennità lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Possono accedervi i lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, unitamente all?assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente e di pensione (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) alla data di presentazione della domanda. A chi ha beneficiato dell?indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di invio di una nuova istanza.
- Indennità lavoratori intermittenti
Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Possono accedervi i lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020, unitamente all?assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente e di pensione (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) alla data di presentazione della domanda. A chi ha beneficiato dell?indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di invio di una nuova istanza.
- Indennità lavoratori autonomi occasionali
Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Possono accedervi i lavoratori autonomi privi di partita Iva e iscritti alla gestione separata dell?Inps alla data del 23 febbraio 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2.222 del codice civile, con accredito di almeno 1 contributo mensile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, unitamente all?assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente e di pensione (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) alla data di presentazione della domanda. A chi ha beneficiato dell?indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di invio di una nuova istanza.
- Indennità lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Possono accedervi i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata dell?Inps alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, unitamente all?assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente e di pensione (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) alla data di presentazione della domanda. A chi ha beneficiato dell?indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di invio di una nuova istanza.
Incumulabilità ed incompatibilità
Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con le indennità di cui agli articoli 85 e 98 del DL «Rilancio» in favore dei lavoratori domestici e dei lavoratori sportivi, con le indennità di cui al DM 28 marzo 2020 in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e con il Reddito di emergenza di cui all?art. 82 del DL «Rilancio». Inoltre, sono incompatibili con la titolarità di pensione diretta, con esclusione dell?assegno ordinario di invalidità. Limitatamente al periodo di marzo, le indennità non sono cumulabili con il reddito di cittadinanza. Per i mesi di aprile e maggio è invece consentita una integrazione della misura del reddito di cittadinanza, fino al valore della indennità Covid teoricamente spettante.