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1 settembre 2020 2 01 /09 /settembre /2020 11:36

Entro il 7 settembre va spedita la richiesta di credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (mascheriene, igienizzanti, etc) sostenute nel 2020 per il contrasto al Covid19.

La richiesta può essere fatta anche su una presunzione verosimile di spesa per tali acquisti da settembre a dicembre 2020.

Agenzia delle Entrate

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Published by Italia Idea - in Bonus e anf Sicurezza
21 giugno 2020 7 21 /06 /giugno /2020 09:11

Da maggio 2020 per chiedere un contributo dovete usare due diversi canali, a seconda che siate:

 

  • Professionisti

 

  • Aziende e ditte individuali

 

Ad i professionisti per il mese di maggio spetta una indennità di 1.000 euro.

  • Bisogna fare domanda tramite il sito dell'Inps (anche se si è già fruito dei bonus relativi a marzo ed aprile) 
  • Bisogna aver avuto una riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

 

Le ditte invece devono fare richiesta di un Contributo a Fondo Perduto

  • Le domande passano attraverso il portale telematico dell'Agenzia delle Entrate e possono essere presentate personalmente o tramite intermediario.
  • Per richiedere tale contributo bisogna aver avuto una diminuzione del fatturato del 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

 

 

Questo blog è per i clienti dello Studio Macale Cannarozzi, quindi non esponiamo tutte le casistiche, ma solo quelle che interessano la nostra clientela. 

Qui sotto riportiamo degli stralci dai siti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS

Che cos’è e a chi è rivolto

Il contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), consiste nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione.

Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.

I requisiti per accedere

Possono ottenere l’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro.

E’ necessario, inoltre, soddisfare una delle tre seguenti condizioni:

  • aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019
  • aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018
  • avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

Come e quando chiedere il contributo

I contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica dal 15 giugno al 13 agosto 2020.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

 

Domanda di Indennità COVID-19

I Decreti Cura Italia e Rilancio hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

A chi spetta

Di seguito le singole indennità previste per ciascuna categoria di lavoratori

- Indennità liberi professionisti

Per il mese di maggio spetta una indennità di 1.000 euro. Per accedervi occorre una domanda, anche se si è già fruito dei bonus relativi a marzo ed aprile, nella quale dichiarare una comprovata riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

- Indennità collaboratori coordinati e continuativi

Per il mese di maggio spetta un?indennità di 1.000 euro. Per accedervi occorre che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), ma non è necessario l?invio di una domanda se si è già fruito dei bonus relativi ai mesi di marzo e aprile.

- Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Per il mese di maggio spetta un?indennità di 1.000 euro. Per accedervi occorre che il lavoratore non sia titolare né di rapporto di lavoro dipendente né di indennità di disoccupazione Naspi alla data del 19 maggio 2020. Non è necessario l?invio di una domanda se si è già fruito dei bonus relativi ai mesi di marzo e aprile.

Possono accedere alle indennità di 600 euro (solo relativamente ad aprile, non anche marzo) e 1.000 euro (maggio) anche i lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente o di indennità di disoccupazione Naspi alla data del 19 maggio 2020 (può essere sufficiente, in presenza dei requisiti, un?unica domanda, per accedere sia al bonus di aprile che a quello di maggio).

- Indennità lavoratori agricoli a tempo determinato

Spetta una indennità di 600 euro per il mese di marzo ed una di 500 euro per il mese di aprile. Possono accedervi gli operai agricoli a tempo determinato che:

* possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;

* non siano titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Non è necessario l?invio di una domanda per il mese di aprile se si è già fruito del bonus relativo a marzo.

- Indennità lavoratori dello spettacolo

Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Possono accedervi i lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo.

Per il bonus relativo a marzo sono richiesti i seguenti requisiti:

* almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro;

* assenza di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) e di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Per i mesi di aprile e maggio la platea dei beneficiari dell?indennità è estesa anche ai lavoratori con questi differenti requisiti:

* almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro;

* assenza di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) e di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 19 maggio 2020.

A chi ha beneficiato dell?indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di invio di una nuova istanza.

- Indennità lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Possono accedervi i lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, unitamente all?assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente e di pensione (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) alla data di presentazione della domanda. A chi ha beneficiato dell?indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di invio di una nuova istanza.

- Indennità lavoratori intermittenti

Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Possono accedervi i lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020, unitamente all?assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente e di pensione (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) alla data di presentazione della domanda. A chi ha beneficiato dell?indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di invio di una nuova istanza.

- Indennità lavoratori autonomi occasionali

Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Possono accedervi i lavoratori autonomi privi di partita Iva e iscritti alla gestione separata dell?Inps alla data del 23 febbraio 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2.222 del codice civile, con accredito di almeno 1 contributo mensile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, unitamente all?assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente e di pensione (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) alla data di presentazione della domanda. A chi ha beneficiato dell?indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di invio di una nuova istanza.

- Indennità lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Spetta una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Possono accedervi i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata dell?Inps alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, unitamente all?assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente e di pensione (ad eccezione dell?assegno ordinario di invalidità) alla data di presentazione della domanda. A chi ha beneficiato dell?indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di invio di una nuova istanza.

Incumulabilità ed incompatibilità

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con le indennità di cui agli articoli 85 e 98 del DL «Rilancio» in favore dei lavoratori domestici e dei lavoratori sportivi, con le indennità di cui al DM 28 marzo 2020 in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e con il Reddito di emergenza di cui all?art. 82 del DL «Rilancio». Inoltre, sono incompatibili con la titolarità di pensione diretta, con esclusione dell?assegno ordinario di invalidità. Limitatamente al periodo di marzo, le indennità non sono cumulabili con il reddito di cittadinanza. Per i mesi di aprile e maggio è invece consentita una integrazione della misura del reddito di cittadinanza, fino al valore della indennità Covid teoricamente spettante.

 

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Published by Italia Idea - in Bonus e anf Artigiani e commercianti
2 aprile 2020 4 02 /04 /aprile /2020 15:11

Chi ha diritto a richiedere i 600,00 euro?

Potranno richiedere l’indennità i seguenti lavoratori:

  • professionisti con partita IVA attiva al 23 febbraio 2020, senza Cassa Previdenziale* e non titolari di pensione
  • collaboratori coordinati e continuativi in attività al 23/2/2020,
  • artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
  • lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali,
  • OTD agricoli,
  • lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo.
  • Agenti e rappresentanti di commercio (iscritti gestione Ago)

*I professionisti debbono chiamare la loro Cassa di Previdenza e fare la domanda tramite essa.

Procedura per richiedere il contributo di 600,00 euro?

La richiesta si può fare direttamente sul sito dell’INPS https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm essendo in possesso del Pin Inps o dello SPID.

Se non li avete, dovete andare sulla pagina dell’Inps “richiedi Pin” https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do indicando Codice Fiscale, un’email ed un numero di cellulare validi.

Se avete i codici per accedere all’Inps dovete andare nella sezione Prestazioni e Servizi/Invio Online domanda di Anticipazione https://serviziweb2.inps.it/IndCovidWeb/domanda_indcovid.do avendo davanti a voi anche un documento valido ed il vostro codice Iban.

Per darvi un’idea, attualmente, il sito dell’Inps si presenta in questo modo, ma è in continuo mutamento.


Per sicurezza scaricate la ricevuta a fine procedura

 

Fascia oraria: dal 2 aprile, se entrate con Pin-Cittadino vi conviene fare la pratica dopo 16:00, perché nella fascia oraria precedente il servizio è riservato ai Consulenti del Lavoro.

 

 

Info dal sito INPS

Domanda di Indennità COVID-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

A chi spetta

Di seguito le singole indennità previste per ciascuna categoria di lavoratori

- Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità possono accedere:

* i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS;

* i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria

A tale indennità possono accedere:

* Artigiani

* Commercianti

* Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

- Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Cosa spetta

Ai lavoratori interessati spetta una indennità per il mese di marzo 2020 dell'importo pari a 600 euro, non soggetta ad imposizione fiscale. Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

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Published by Italia Idea
18 aprile 2019 4 18 /04 /aprile /2019 10:48

Per chi ha aderito alla fatturazione elettronica, il pagamento del bollo virtuale, inserito nelle fatture emesse, va saldato con F24 entro il 20 del mese successivo al trimestre.

Date le feste pasquali, la prossima scadenza è il 23 aprile 2019.

Codice tributo:

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre-  2521
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre  2522
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre 2523
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche- quarto trimestre 2524
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni 2525
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi 2526

 

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12 luglio 2017 3 12 /07 /luglio /2017 15:23

Il super ammortamento può essere applicato soltanto sui beni ammortizzabili, cioè quei beni, il cui costo è ripartito su più esercizi, poiché la loro utilità non si esaurisce in un unico esercizio.

Oltre la normale quota di ammortamento, la ditta può detrarre il 40% della quota di ammortamento.

Attenzione però: alla luce di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 il super ammortamento al 140 per cento potrà essere utilizzato solo sui

beni il cui coefficiente di ammortamento civilistico è pari o superiore al 6,5%

L’ultima Legge di Bilancio ha confermato tale disposizione anche per il 2017.

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Published by Italia Idea
21 marzo 2017 2 21 /03 /marzo /2017 12:49

 

1. Definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta per le spese di videosorveglianza, previsto dall’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

1.1 Le persone fisiche che intendono beneficiare del credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza sono tenute a presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nell’anno 2016 in relazione ad immobili non utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo; per le spese sostenute in relazione agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento.

Credito Videosorveglianza

 

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Published by Italia Idea - in Dichiarazione dei redditi
16 novembre 2016 3 16 /11 /novembre /2016 12:24

Il DM 1 settembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle finanze, attuativo dell’articolo 3 comma 4 del D.lgs 175/2014 estende, a partire dal 1° gennaio 2016, a nuovi soggetti l’obbligo dell’invio al Sistema TS, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati di spesa sanitaria sostenuta dai cittadini.

 Psicologi  Tecnici Radiologi  Ostetrici e Ostretiche  Infermieri  Medici Veterinari

oltre a naturalmente medici e dentisti, che già la inviano dallo scorso anno.

I richiedenti possono ottenere le credenziali di accesso al Sistema TS accedendo al sito del sistema TS www.sistemats.it nella sezione “730 – Spese Sanitarie/Registrazione-Accreditamento”.

Iscriversi è semplice, ma è importante possedere una pec, cioè un indirizzo di posta elettronica certificato, solitamente gli ordini professionali mettono a disposizione convenzioni con i servizi di pec.

La presenza dell’indirizzo di posta certificata corretta rappresenta un vincolo per il completamento della procedura e per ricevere qualsiasi comunicazione da parte del Sistema TS

Un buon servizio di pec è quello di Register, che permette di inserire l'opportunità di essere avvisati tramite sms quando arriva una nuova email.

http://www.register.it/pec/index.html

 

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell’anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/1/2017), come indicato dal DM 31/7/2015.

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Published by Italia Idea - in Dichiarazione dei redditi
4 luglio 2016 1 04 /07 /luglio /2016 09:39
Fattura pubblica amministrazione - nuovo canale

Dal sito dell'Agenzia delle Entrate è attivo un nuovo canale per trasmettere le fatture alla Pubblica Amministrazione.

Link informazioni

Il link di riferimento per la normativa rimane www.fatturapa.gov.it/

Per poter usufruire del nuovo canale occorre iscriversi a Fisconline o delegare un intermediario abilitato, come questo studio.

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Published by Italia Idea - in Rapporti con la PA
23 giugno 2016 4 23 /06 /giugno /2016 13:47
Detrazione spese di istruzione

19% detrazione "spese scolastiche"

Spese di istruzione per la frequenza delle scuole d'infanzia, scuola primaria e secondaria

(fino ad un massimo di 400 euro)

(righi da RP8 a RP14, codice 12)
  • Spese d'istruzione per scuole materne

  • Spese d'istruzione per scuole elementari

  • Spese d'istruzione scuole medie inferiori

  • Spese d'istruzione per scuole medie superiori

Spese per l'istruzione universitaria

(vedi anche post su università non statali)

(righi da RP8 a RP14, codice 13)

Spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli

(fino ad un massimo di 600 euro)

(righi da RP8 a RP14, codice 33)
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Published by Italia Idea - in Dichiarazione dei redditi
10 giugno 2016 5 10 /06 /giugno /2016 11:14
Detrazione retta università non statali

La detrazione per le università non statali, non deve superare l'importo massimo della tassa stabilita per le università statali.

Quindi si deve cercare il costo massimo del corso di laurea dell'università statale della città dove si trova l'università privata che il contribuente frequenta.

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Le tabelle per stabilire l'importo deducibile, si possono trovare nel DECRETO MINISTERIALE

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Published by Italia Idea - in Dichiarazione dei redditi

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  • : Macale e Cannarozzi
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