Dal 28 aprile è in vigore l'iva per cassa.
L'art. 7 del DL 185/2008, ha introdotto il principio secondo il quale l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei corrispettivi, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che operano con la qualifica di soggetti IVA. Il regime, facoltativo, può essere applicato solo nel caso in cui il volume d'affari non superi i 200.000 euro.
Se si vuole usufruire di tale nuova agevolazione sulla fattura
si deve apporre la dicitura:
” IVA ad esigibilità differita ex articolo 7, DL 185/08”
Requisiti:
- meno di 200mila euro di volume di affari
- fatture nei confronti di chi esercita attività di impresa arte o professione
-esclusi i regimi speciali (agricoli o reverse charge) sia come fornitori, sia come clienti
Attenzione, decorso un anno, l'iva va pagata comunque, anche se la fattura non è incassata.