Studio fiscale e di consulenza del lavoro
Il contribuente, in alcuni specifici casi previsti dalla legge, può chiedere la rateizzazione delle somme richieste nella comunicazione di irregolarità.
In particolare la rateizzazione avviene con le seguenti modalità:
Per importi non superiori a 2.000 euro (500 euro se derivanti dalla tassazione separata), la dilazione può essere concessa dall’ufficio, su richiesta del contribuente, solo nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’importo della prima rata va versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti a dette iscrizioni a ruolo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
Se è stata prestata garanzia, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d’ipoteca, qualora questi ultimi non versino l’importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
Va infine ricordato che se si decade dal beneficio della rateizzazione non si potrà poi fruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella.