Studio fiscale e di consulenza del lavoro
Per effetto dell’anzidetta proroga, i termini per la tempestiva presentazione del modello EAS sono fissati come di seguito indicati:
Il modello Eas è una scheda informativa che contiene informazioni sui nuovi enti associativi.
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.
Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
Sono parimenti esonerati dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali.
L’onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’arti-
colo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.